sabato 19 maggio 2012

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro


 PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

DISPOSIZIONI GENERALI

Le principali norme sulla sicurezza del lavoratore D.P.R. 547/55: prevenzione degli infortuni sul lavoro
D.P.R. 303/56: norme per l’igiene sul lavoro
D. Lgs. 626/94: attuazione delle direttive CEE inerenti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
Legge 123/07: modifiche al decreto 626
D.Lgs. 81/08: attuazione art.1, L.123/07
D.lgs. 106/09: disposizioni integrative e correttive D.lgs. 81/08

La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in ambito sanitario Lo scopo dei sistemi di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori è quello di migliorare salute e sicurezza in ogni luogo di lavoro attraverso l’implementazione di modalità di programmazione, organizzazione, formazione, informazione e partecipazione che riguardano tutti i lavoratori.
L’innovazione degli ultimi due decreti è che il datore di lavoro non impone ai lavoratori il rispetto di norme specifiche, ma programma e pianifica la sicurezza unitamente all’informazione e formazione dei lavoratori relative ai rischi connessi alle attività svolte.

Le persone coinvolte nell’organizzazione della prevenzione
•Il datore di lavoro
•Il dirigente
•Il preposto
•Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
•Il medico competente
•Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
•I lavoratori

INOLTRE Sono coinvolti organismi esterni rappresentati dagli organi di vigilanza ed altri organismi:
•Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPISAL)
•Ispettorato del Lavoro
•Vigili del Fuoco
•Organizzazioni sindacali
•Organizzazioni datoriali

IL DATORE DI LAVORO
E’ il titolare del rapporto di lavoro col lavoratore; in ambito sanitario corrisponde al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria.
Funzioni:
•Valutazione dei rischi e identificazione delle misure di prevenzione e protezione
•Stesura del programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione
•Nomina il responsabile di servizio di prevenzione e protezione, il medico competente e gli addetti alle emergenze


Indire la riunione periodica di prevenzione con le figure coinvolte nell’organizzazione della prevenzione
•Formazione ed informazione dei lavoratori
•Consultare del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
•Far rispettare le norme di sicurezza
•Fornire i dispositivi di protezione individuale (DPI)
•Consegnare al lavoratore copia della cartella sanitaria al momento della cessazione del rapporto di lavoro

IL DIRIGENTE 
E’ il referente del datore di lavoro.
Funzioni:
•Predisporre misure di sicurezza
•Dare istruzioni finalizzate al miglioramento delle attività lavorative
•Vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza
•Incaricare i preposti per le mansioni di controllo e vigilanza

IL PREPOSTO
 
E’ la figura che sovrintende un’attività (caposala, capotecnico).
Funzioni:
•Far rispettare specifiche misure di prevenzione e protezione
•Vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza
•Segnalare eventuali carenze o inefficienze riguardanti la sicurezza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
E’ nominato dal datore di lavoro e deve avere capacità ed attitudini adeguate. Il servizio di prevenzione e protezione è una struttura che rappresenta l’insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi mirati all’attività di prevenzione e protezione all’interno della stessa azienda.
In base alle dimensioni e alle caratteristiche dell’azienda, tale responsabilità può essere affidata a più persone, dipendenti o esterne

FUNZIONI
•Individuare e valutare i fattori di rischio
•Individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti
•Elaborare le misure di prevenzione e protezione e verificare la loro efficacia
•Proporre e predisporre programmi di informazione e formazione
•Partecipare alla riunione periodica di prevenzione
•Informare i lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e sicurezza

Il datore di lavoro fornisce al SPP le informazioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni
Tali informazioni riguardano:
•La natura dei rischi
•L’organizzazione del lavoro
•La descrizione degli impianti
•I dati del registro infortuni e malattie professionali
•Le prescrizioni degli organi di vigilanza

IL MEDICO COMPETENTE 

E’ un professionista specializzato, in genere, in medicina del lavoro, o in igiene e medicina preventiva, o in medicina legale. Può essere un dipendente del datore di lavoro, di una azienda pubblica o un libero professionista.
FUNZIONI:
•Collabora alla valutazione dei rischi, alla programmazione delle misure di prevenzione, alla formazione e informazione dei lavoratori ed all’organizzazione del servizio di pronto soccorso


Esplica attività di sorveglianza sanitaria obbligatoria per alcune categorie di lavoratori (es. persone esposte a piombo, amianto, rumore, che utilizzano videoterminali, che utilizzano agenti biologici o cancerogeni, addette alla movimentazione manuale dei carichi)
•Redige ed aggiorna la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza
•Comunica risultati anonimi collettivi durante la riunione periodica di prevenzione


Effettua le visite mediche previste e quelle richieste dal lavoratore se correlate a rischi professionali
•Visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all’anno

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) E’ eletto dai lavoratori o dalle rappresentanze sindacali ed aumenta in base al numero di lavoratori presenti nell’azienda (1 fino a 200 dipendenti, 3 fra 200 e 1000, 6 oltre 1000).
FUNZIONI:
•verificare l’applicazione delle misure di sicurezza
•Proporre attività preventive e formative
•Segnalare al responsabile aziendale ciò che riguarda i rischi individuali
•Ricorrere alle autorità competenti qualora le misure di prevenzione e protezione siano inadeguate

I LAVORATORI Sono coloro che hanno un rapporto di lavoro subordinato : godono di diritti e devono osservare dei doveri.
Qualora un lavoratore non adempia agli obblighi previsti, può essere sanzionato con provvedimenti disciplinari fino al licenziamento, con ammende variabili da 207,00 a 620,00 euro, o con l’arresto fino a un mese. 17

DIRITTI DEI LAVORATORI
•Diritto alla salute a alla sicurezza nei luoghi di lavoro
•Diritto all’informazione e alla formazione
•Diritto alla tutela ed alla non sanzionabilità qualora si allontani davanti a pericolo grave o qualora attui iniziative di fronte a pericolo grave se impossibilitato ad avvertire un suo superiore

DOVERI DEI LAVORATORI
•Assumersi la responsabilità nella cura della propria ed altrui sicurezza e salute
•Osservare le norme di sicurezza stabilite dalla legge e dal datore di lavoro
•Segnalare eventuali fattori di rischio al datore di lavoro, al dirigente o al preposto
•Aderire ai controlli sanitari
•Partecipare ai corsi di addestramento e formazione


Accettare l’incarico di addetto alle emergenze
•Impiegare correttamente e sistematicamente i DPI. Non apportare modifiche ai DPI. Segnalare tempestivamente eventuali difetti riscontrati nei DPI.
•Non rimuovere i sistemi di protezione da macchinari ed apparecchiature; segnalarne tempestivamente eventuali difetti di funzionamento e non intervenire qualora non ne abbia la competenza.

L’infortunio sul lavoro E’ un evento dannoso che consegue all’esposizione del lavoratore ad un rischio specifico; si verifica durante il lavoro.
L’ infortunio va comunicato immediatamente al datore di lavoro, che ha l’obbligo di denuncia all’INAIL entro due giorni da quello del verificarsi dell’evento; con la denuncia bisogna presentare il certificato medico.

L’obbligo di denuncia decorre per gli infortuni che comportino l’impossibilità di lavorare per un periodo superiore a tre giorni.
Gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni vanno comunicati all’autorità di pubblica sicurezza o, in mancanza, al Sindaco.

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